Scopo
• Il regolamento stabilisce norme armonizzate relative alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e marcatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili immessi sul mercato dell’Unione europea.
• L’obiettivo principale è garantire che i consumatori ricevano informazioni accurate e comparabili sulla composizione delle fibre dei prodotti tessili.
• Il regolamento mira inoltre a facilitare il funzionamento del mercato interno eliminando gli ostacoli agli scambi derivanti da normative nazionali divergenti in materia di etichettatura dei prodotti tessili.
Ambito di applicazione
• Il regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell’UE, inclusi quelli composti esclusivamente da fibre tessili e quelli che contengono componenti tessili.
• Copre tutte le fasi della catena di approvvigionamento quando i prodotti tessili sono messi a disposizione dei consumatori o degli operatori economici all’interno dell’Unione.
• Alcuni prodotti sono esclusi o soggetti a disposizioni specifiche, come i prodotti tessili usati chiaramente indicati come tali e i prodotti elencati negli allegati del regolamento che sono esentati dagli obblighi di etichettatura.
Caratteristiche e meccanismi principali
• Il regolamento stabilisce un elenco di denominazioni ufficiali delle fibre tessili che devono essere utilizzate per descrivere la composizione dei prodotti. Solo le fibre incluse nell’elenco possono essere utilizzate nelle etichette e nei documenti commerciali.
• I prodotti tessili devono indicare la percentuale in peso di tutte le fibre presenti nel prodotto quando esso è composto da almeno due fibre.
• Sono previste norme specifiche per prodotti composti da una sola fibra, per prodotti con fibre decorative, per prodotti contenenti parti non tessili di origine animale e per prodotti tessili composti da più componenti.
• Il regolamento definisce metodi per determinare la composizione fibrosa e stabilisce disposizioni per prove e analisi ufficiali volte a verificare la conformità.
• Sono previste procedure per l’aggiunta di nuove denominazioni di fibre all’elenco, basate sulla presentazione di documentazione scientifica e tecnica.
• Gli operatori economici sono responsabili della corretta etichettatura, mentre gli Stati membri devono effettuare attività di sorveglianza del mercato e garantire il rispetto delle norme.